Art. 1.

      1. È istituito l'aeroporto civile dell'Alto Polesine, di seguito denominato «aeroporto», quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo economico del bacino del sud del Veneto e del nord dell'Emilia-Romagna.
      2. La giunta regionale del Veneto, d'intesa con il comune in cui sorgerà l'aeroporto, sentita la giunta provinciale di Rovigo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale si procederà alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, anche nella prospettiva di uno sviluppo futuro.